Il nuovo regolamento europeo IG
di Emanuela Maio
Il 13 maggio 2024 è entrato in vigore il nuovo regolamento (UE) 2024/1143)relativo “alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli”, approvato il 28 febbraio, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 , (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012
Lo scopo principale di questo nuovo regolamento è quello di assicurare lo sviluppo del settore agro - alimentare, la cui realizzazione sarà possibile: riconoscendo ai produttori, che agiscono collettivamente, i poteri e le responsabilità necessari per gestire l’indicazione geografica in questione; garantendo una remunerazione equa per i produttori e la capacità di investire nella qualità, nella reputazione e nella sostenibilità dei loro prodotti; assicurando che i consumatori ricevano informazioni affidabili e la garanzia necessaria circa l’origine, l’autenticità, la qualità, la reputazione e altre caratteristiche legate all’origine geografica o all’ambiente geografico di tali prodotti affinché possano identificarli facilmente sul mercato, anche elettronico (art. 4)
Al fine di realizzare tali obiettivi, diverse sono le novità introdotte dal nuovo regolamento europeo a partire dal rafforzamento della tutela dei prodotti IG sul mercato sia fisico sia online, quest’ultima rappresenta una delle più rilevanti, tant’è vero che prevede il riconoscimento della protezione delle Indicazioni geografiche come invocabile in caso di controversie relative ai nomi dei country-code Top Level Domain o TLD ovvero domini di primo livello che fanno riferimento a una specifica area geografica (ad esempio: It; Es; Ge ecc.). A tal proposito, la normativa fissa gli obblighi dei venditori sul mercato online, definendo contenuti illegali quelli contenenti informazioni, promozione e vendita di beni che violano la protezione delle indicazioni geografiche; per evitare ciò le autorità competenti degli Stati membri dovranno emettere l’ordine di agire contro tali contenuti e qualsiasi individuo o ente potrà notificare alle aziende, che forniscono hosting, la presenza di tali contenuti. Tale misura fornisce maggior tutela sul mercato online al consumatore, poiché gli consente di avere a disposizione informazioni veritiere, permettendogli al tempo stesso di individuare più facilmente i prodotti Ig, anche nell’ e-commerce. Al fine di offrire una tutela anche successiva, il regolamento identifica poi le autorità atte al controllo online dell’uso delle Ig, indicando anche come valutare la frequenza del controllo, ossia attraverso l’analisi dei rischi e il numero di segnalazioni ricevute da parte dei gruppi di produttori riguardanti il rispetto del disciplinare e le informazioni riportate in etichetta sia sul mercato fisico, che quello online.
In tema di etichettatura, nel rispetto del principio di trasparenza, che denota gli obblighi informativi, il legislatore europeo si è preoccupato di prevedere espressamente anche l’ipotesi in cui il prodotto IG è utilizzato come ingrediente in un prodotto trasformato, per cui solo quando tale presenza caratterizza davvero il prodotto, a fronte di una quantità considerevole, sarà possibile utilizzare il marchio IG accanto al nome del prodotto in etichetta (art. 27) a condizione che: a) il prodotto trasformato non contenga alcun altro prodotto comparabile all’ingrediente designato dall’indicazione geografica; b) l’ingrediente designato dall’indicazione geografica sia utilizzato in quantità sufficienti a conferire una caratteristica essenziale al prodotto trasformato in questione e c) la percentuale dell’ingrediente designato dall’indicazione geografica nel prodotto trasformato sia indicata in etichetta. Inoltre, sempre in etichetta, il nuovo regolamento ha aggiunto l’obbligo di inserire anche il nome del produttore, indicando con il termine produttore, l’attore della filiera che trasforma sostanzialmente il prodotto.
La nuova normativa europea dimostra una certa sensibilità anche verso la sostenibilità, laddove prevede in capo a un gruppo di produttori, anche riconosciuto, la possibilità sia di concordare pratiche sostenibili da rispettare nella produzione del prodotto designato da un’indicazione geografica o nello svolgimento di altre attività soggette a uno o più obblighi previsti dal disciplinare (art. 7) sia di redigere e di aggiornare regolarmente una relazione sulla sostenibilità basata su informazioni verificabili, recante una descrizione delle pratiche sostenibili esistenti utilizzate nella produzione del prodotto, dell’impatto del metodo di ottenimento del prodotto sulla sostenibilità, nonché le informazioni necessarie per comprendere in che modo la sostenibilità incide sullo sviluppo, sulle prestazioni e sulla posizione del prodotto (art. 8).
Il nuovo regolamento europeo sulle IG presenta ulteriori novità come il rafforzamento del ruolo dei consorzi in tema di tutela, che ricomprende ora anche la funzione di vigilanza sulla commercializzazione dei prodotti al fine di evitare danni all’immagine della IG e garantire la presenza sul mercato di informazioni veritiere, per un’autodeterminazione del consumatore verso una scelta consapevole; e la semplificazione della procedura di registrazione delle nuove IG sul registro unico europeo (art. 22).
Da questa breve panoramica si evincono i punti chiave del nuovo regolamento europeo, ovvero il rafforzamento del ruolo dei consorzi di tutela, la maggior protezione di tali prodotti, la semplificazione delle procedure, la trasparenza e la sostenibilità, ai quali si aggiunge la funzione dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), volta alla protezione dei prodotti Ig.
Senza dubbio il legislatore europeo ha compiuto un passo avanti, cercando di unificare il mercato interno europeo in tema di Ig, attraverso l’esercizio di pratiche commerciali corrette e a un regime di tutela diffuso, che consente il bilanciamento dell’equilibrio nel rapporto business to consumer. L’applicazione e il rispetto della nuova normativa europea sarà certamente sfidante per tutti gli attori coinvolti, ma per verificare se la portata dei suoi reali effetti in termini di tutela corrisponde all’intentio legislatoris, non resta che attendere.