Nuove sfide di armonizzazione del mercato europeo del packaging: la centralità del settore agroalimentare
di Alessia Depietri
Con un fatturato economico che, a livello europeo, arriva a superare i 370 miliardi di euro, il settore del packaging può considerarsi un terreno di azione strategico per il processo di trasformazione industriale circolare, ambìto dal Green Deal Europeo. Posto che, ad esempio, in Italia il 75,2% degli imballaggi in plastica è destinato a confezionare cibi e bevande, spicca subito come la questione del packaging circolare sia intrecciata a stretto giro con la macro-tematica della sostenibilità alimentare, entro un profilo di food safety, food security e prevenzione della food loss.
Il packaging alimentare, infatti, svolge un fondamentale ruolo di barriera per gli alimenti, rallentandone il processo di degradazione e favorendone l’integrità fisica. A testimoniare l’importanza di armonizzare tali aspetti normativi all’interno dell’UE è, ad esempio, la liaison tra plastic packaging dei prodotti alimentari e food safety di cui alla normativa UE in merito alla plastica riciclata a contatto con alimenti del Regolamento 2022/1616/Ue. A ciò si aggiunge anche il Regolamento 2023/1442/Ue che, nell’intento di garantire un elevato livello di sicurezza per la salute dei consumatori e dei lavoratori coinvolti nella produzione di imballaggi a contatto con gli alimenti, aggiorna l’elenco di sostanze autorizzate per la fabbricazione dei MOCA (Materiali e Oggetti a Contatto con gli Alimenti) e modifica l’impianto autorizzatorio per l’utilizzo delle stesse.
Muovendo da un’angolazione generale, tra le più urgenti esigenze collegate al mercato del packaging (soprattutto nel settore agroalimentare) emerge quella di armonizzarne “a tutto tondo” la relativa normativa europea, così da appianare le discrepanze gestionali degli imballaggi sussistenti tra i diversi Paesi membri UE.
Proprio in questo senso, si dirige il regolamento Packaging and Packaging Waste Regulation - PPWR - in attesa dell’ultima approvazione da parte del Consiglio per la sua pubblicazione ed entrata in vigore.
La scelta di un atto giuridico self-executing è giustificata dalle lacune – e conseguenti problemi applicativi della disciplina nei diversi Stati membri – delle direttive precedenti, nel rispetto di quei principi di sussidiarietà e proporzionalità tipici in materia ambientale.
La Commissione europea ha costruito tale proposta rifacendosi all’art. 114 del TFUE – relativo all’armonizzazione del mercato interno - e non all’art. 192 relativo alla tutela dell’ambiente. Tuttavia, la particolarità ravvisata nella base giuridica scelta dalla Commissione consiste in una rinnovata visione del mercato interno europeo che, perseguendo obiettivi di circolarità, sembrerebbe avere assorbito le variabili ambientali quasi fossero propulsori – e non ostacoli – per l’aumento della competitività economica di settore, in chiave di impostazione «ecomodulata» dell’imballaggio.
Il regolamento PPWR si snoda in diversi obiettivi operativi principali, di seguito riassunti.
- In primis, la riduzione degli imballaggi attraverso la riduzione del 5% del volume complessivo degli imballaggi entro il 2030, del 10% entro il 2035 e del 15% entro il 2040, soprattutto grazie all’eliminazione del, cosiddetto, packaging non necessario, alla definizione di un massimo spazio vuoto del limite massimo del 50%, per gli imballaggi multipli, nonché alla promozione dell’eco-progettazione.
- Il divieto della plastica monouso in tutti i casi in cui questa non sia insostituibile entro il 2030, delle borse di plastica ultraleggere e la promozione delle bio-plastiche (con particolare focus su quelle biodegradabili ed eventualmente compostabili).
- La promozione di condizioni di riutilizzo, riciclabilità e riciclaggio attraverso, ad esempio, la definizione del contenuto minimo del materiale riciclato degli imballaggi in plastica, la fissazione di obiettivi minimi in termini di peso degli imballaggi riciclati e la definizione di obblighi di raccolta separata e del riutilizzo di determinati imballaggi, come quelli di alcune bevande alcoliche e analcoliche, imballaggi multipli e imballaggi per vendita e trasporto.
La proposta di regolamento, all’art. 2, offre una nuova definizione di imballaggio, da intendersi quale «articolo di qualsiasi materiale destinato a essere utilizzato per contenere e proteggere prodotti e consentirne la manipolazione, la consegna o la presentazione e che possono essere differenziati in formati di imballaggio in base alla funzione cui è adibito, al materiale di cui è composto e alla sua progettazione». Rispetto alla definizione precedente, spicca la decisione di introdurre al suo interno due parole chiave che rimandano al concetto del ciclo di vita del prodotto: funzione e progettazione.
L’art. 1, comma I, della presente proposta di regolamento, nell’affermare che «Il presente regolamento stabilisce prescrizioni per l'intero ciclo di vita degli imballaggi per quanto riguarda la sostenibilità ambientale e l'etichettatura, al fine di consentirne l'immissione sul mercato, nonché la responsabilità estesa del produttore e la raccolta, il trattamento e il riciclaggio dei rifiuti di imballaggio», pone l’accento su due istituti giuridici che, dell’economia circolare, rappresentano il perno: l’etichettatura ambientale e la responsabilità estesa al produttore.
Particolarmente significativo è anche il riferimento all’art. 6: tale previsione normativa prevede che i contributi finanziari a carico dei produttori per adempiere ai loro obblighi in materia di responsabilità estesa del produttore saranno modulati in base ai gradi di prestazione di riciclaggio (secondo i criteri di progettazione per il riciclaggio; questi saranno aggiornati in modo da includere soglie di riciclabilità su larga scala da applicare a partire dal 2035).
Come può evincersi già da questi elementi riportati in breve, la proposta di regolamento mira ad accompagnare il mondo dell’industria del packaging attraverso un approccio di produzione attento, in prospettiva from cradle to grave.
Eppure, la proposta di regolamento in oggetto parrebbe essere stata accolta con riserva da diversi Stakeholders di settore. Un primo aspetto critico riguarderebbe l’enfasi quasi eccessiva con cui il PPWR si approccia agli obiettivi di riciclaggio e riutilizzo senza rimarcare, peraltro, la necessità di ingenti investimenti in infrastrutture ad hoc e dando per scontato, di default, che la ricarica e il riutilizzo siano sempre scelte preferibili alle alternative monouso. Ancora, la proposta di regolamento parrebbe non essere sufficiente a raggiungere, entro il 2030, la quota del 100% di imballaggi riutilizzabili o riciclabili. A rischiare di impedire tale traguardo è l’ampio sistema di deroghe ed esoneri relativo agli imballaggi innovativi, per i quali l'osservanza delle prescrizioni di riciclabilità dovrà essere documentata solo dopo cinque anni dalla prima immissione sul mercato.
A tali notazioni tecniche, si aggiunge un quesito di carattere generale: i Paesi Membri dell’Ue sono pronti, nei fatti, ad adattarsi a tale normativa? Dispongono dei mezzi tecnici adeguati?
Prendendo come riferimento il rapporto Eurostat (relativo all’anno 2022) - che tiene in considerazione aspetti come il tasso circolare dell’utilizzo dei materiali e i fondi strutturali investiti in circolarità dai singoli Paesi membri - emerge un quadro particolarmente disomogeneo: alle eccellenti performance di Paesi Bassi (27.5%), Belgio (22.2%) e Francia (19.3%) si frappongono quelli di Finlandia (0.6%), Romania (1.4%) e Irlanda (1.8%).
Dati come questi possono lasciare presagire una certa difficoltà, soprattutto per alcuni Paesi membri UE, ad adattarsi - nel breve/medio periodo - ad un regolamento sì necessario, ma indubbiamente restrittivo per le industrie del settore.
Per questo motivo, si ritiene opportuno subordinare la portata vincente del regolamento in esame all’implementazione di una serie di politiche pubbliche capaci di affrontare le esternalità negative legate ad un presumibile rincaro dei costi di produzione e a criticità occupazionali, soprattutto negli Stati in cui la transizione circolare registra ancora notevoli punti deboli.